Abbiamo già parlato dei quattro punti che un professionista deve sapere nell'ultimo articolo (che puoi trovare qui).
A questi quattro punti ne segue un QUINTO, atto a introdurre un possibile ulteriore campo di indagine: che dire di obblighi e diritti sussistenti tra l’impresa di interpretariato (che chiameremo Contraente) e il cliente che necessita di un servizio di interpretariato (il Cliente, appunto)?
Al di là delle nozioni di base che sono generalmente valide per tutti i contratti d’interpretariato, può accadere che l’interprete s’imbatta in qualche clausola che potrebbe, ai suoi occhi, risultare limitante, se non addirittura ingiusta.
A titolo di esempio, pensiamo ai Termini Generali e Condizioni dei Servizi di Traduzione e Interpretariato di Adriatiqa Translations (https://www.adriatiqa.com/it/).
L’Articolo 1, contenente le clausole cosiddette ‘introduttive’, afferma al punto 3 che
se, entro sei ore dalla ricezione del contratto, il Cliente non riceve obiezione alcuna da parte del Contraente, si assume automaticamente che entrambe le parti siano d’accordo con tutte le condizioni stipulate dal contratto, che è perciò da ritenersi automaticamente valido.
Bene, se la stipulazione del contratto avviene in presenza, non si pone problema alcuno, poiché Cliente e Contraente avranno discusso di persona il contratto ed è perciò lecito che siano concesse non più di sei ore per esporre ulteriori questioni o disaccordi.
Cosa accade però se la stipulazione del contratto avviene, ad esempio, in via telematica e l’invio e la ricezione dei termini del contratto avvengono in differita, piuttosto che simultaneamente come accadrebbe nel caso di stipulazione del contratto in presenza delle due parti?
In questo caso, è altrettanto giusto che la mancata espressione di un disaccordo da parte del Contraente entro le prime 6 ore dall’invio del contratto da parte del Cliente, sia considerata come una tacita accettazione del contratto anche da parte del Contraente?
Stando invece al punto 2.2 dell’Articolo 4 di Adriatiqa Translations, è obbligo del Cliente fornire all’interprete tutti i materiali necessari per la sua preparazione allo svolgimento dell’incarico assegnatogli (e.g. programma, documenti, tempistiche delle eventuali riunioni precedenti l’incarico principale), almeno tre giorni prima della data del lavoro.
Mettiamo l’accento su questo punto, solo per amor di chiarezza.
Ovvero, se tu, interprete, ritieni, sulla base di specifiche e valide circostanze riguardanti l’incarico che ti è stato assegnato, di necessitare di ricevere le documentazioni con maggiore anticipo…Semplicemente, abbi cura di ricordarti di richiederlo esplicitamente, perché non è dovuto!
Concludiamo ora riportando il contenuto del punto 3.8 dell’Articolo 4 (sempre di Adriatiqa Translations), al solo fine di far sì che questa buona notizia possa strappare un sorriso all’aspirante interprete che sta leggendo questo articolo. Tale punto stabilisce infatti che il Contraente è tenuto a ricevere il compenso per la durata totale dell’incarico d’interpretariato assegnatogli, anche se il Cliente non fa uso dell’intero monte ore specificato nel contratto.
Con i nostri migliori auguri per la vostra carriera di interpreti, speriamo che questo articolo vi sia stato utile! E voi? Conoscete altri obblighi e diritti dell’interprete?
Scriveteceli nei commenti :)
Fonte immagine: Pixabay
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